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INAIL
Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro |
INPS
Istituto Nazionale della previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
ISPESL
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro |
PROGETTO SICUREZZA L’AQUILA
procedure per le imprese che intervengono nella fase di ricostruzione |
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25 MAGGIO 2009 |
SICUREZZA, STRETTA PER I RESPONSABILI AZIENDALI SU TUTELA DEGLI INGRESSI E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI
Nuove strette e chiarimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Due sentenze della Cassazione e una nota dell’Inail forniscono delucidazioni e cambi di posizione per la garanzia di una sempre maggiore tutela dei lavoratori.
L’Istituto nazionale di previdenza contro gli infortuni sul lavoro ha reso noto, con la Circolare 26/2009 del 21 maggio scorso, che l’obbligo di comunicare il nominativo del responsabile per la sicurezza non deve limitarsi al solo rappresentante aziendale, estendendosi anche a quello individuato per più imprese nell’ambito territoriale.
Dopo la diffusione delle istruzioni operative per la comunicazione dei rappresentanti territoriali, la sezione Sicurezza sul lavoro del sito web dell’Inail sarà integrata e migliorata con pagine informative sul consolidamento della bilateralità, contenenti anche misure per la crescita del ruolo delle rappresentanze per la sicurezza aziendale.
È invece uno solo il responsabile degli infortuni nelle piccole aziende familiari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza 21270/2009 emessa lo scorso 21 maggio, in base alla quale a rispondere della sicurezza è il socio delegato dagli altri ai rapporti con l’Ispettorato del Lavoro. Nella fattispecie analizzata, nonostante i soci avessero lo stesso potere amministrativo, la delega è accertata da una delibera dell’assemblea aziendale, che conferisce al socio responsabile l’onere di adottare tutti i provvedimenti anche in materia di sicurezza e antinfortunistica.
Massima tutela dei lavoratori anche per quanto riguarda gli ingressi aziendali. Con la Sentenza 11417/2009 del 18 maggio la Cassazione ha affermato che vanno risarciti i lavoratori infortunati dopo essere entrati in azienda dalla parte più pericolosa. La scelta del dipendente, effettuata nell’ambito della propria attività professionale, non rientra infatti nel rischio elettivo che, essendo invece una azione irragionevole, preclude ogni tipo di risarcimento. |
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