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Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
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PROGETTO SICUREZZA L’AQUILA
procedure per le imprese che intervengono nella fase di ricostruzione |
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26 GIUGNO 2009 |
PONTEGGI: PROTEZIONE DAI FULMINI
Una struttura metallica di notevoli dimensioni situata all'aperto potrebbe richiedere, come esplicitamente indicato dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, art. 84 e art. 1.1.8 dell’allegato. IV (tab. 1), un sistema di protezione contro i fulmini.
Un ponteggio metallico può essere considerato di notevoli dimensioni quando per la norma (La norma di riferimento è la Cei 81-10 - Fig. 1) il rischio pertinente al fulmine non è più accettabile. Per stabilire se si tratta di una struttura di “notevoli dimensioni”, e dunque se sia richiesta o meno la protezione contro i fulmini, per la norma, oltre alle dimensioni, si devono considerare anche il numero di fulmini all'anno e al chilometro quadrato nel luogo d’installazione, la resistività del suolo e l’ubicazione della struttura.
Fortunatamente, quasi sempre i ponteggi risultano autoprotetti e non necessitano di alcuna protezione contro i fulmini. La protezione può essere necessaria per evitare che una persona, in contatto con la struttura metallica, possa essere soggetta a tensioni di contatto o di passo pericolose. Il rischio che questo si manifesti è però normalmente trascurabile.
Il datore di lavoro, o per lui l'impresa installatrice, deve denunciare l’eventuale sistema di protezione contro i fulmini ai sensi del DPR 462/01 all'Asl/Arpa e all'Ispesl attraverso l’invio di una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice stessa accompagnata dal relativo modulo di denuncia. L'Ispesl potrà in seguito eseguire sull’impianto una verifica a campione e l’impianto dovrà essere, a cadenza biennale, sottoposto a successive verifiche da parte dell'Asl/Arpa, oppure di un organismo abilitato. |
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