INAIL
Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro |
INPS
Istituto Nazionale della previdenza sociale |
MINISTERO DEL LAVORO
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
ISPESL
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro |
PROGETTO SICUREZZA L’AQUILA
procedure per le imprese che intervengono nella fase di ricostruzione |
|
|
|
6 LUGLIO 2009 |
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione
energetica così come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del D. Lgs. 192/2005.
L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore,per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero D.I.A.E., rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
Importanti chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 334/2009.
Il documento fa il punto sui comportamenti da tenere nella contrattazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, tenendo conto dell'abrogazione (disposta dall'art. 35 del DL 112/2008) dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 i quali prevedevano l'obbligo di allegare l'Attestato agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) a pena di nullità.
Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica.
Va ricordato, infine, che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 comma 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 comma 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. |
|
|
|
|
|
|