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20
LUGLIO
2009
INFORTUNI IN ITINERE

Le ultime statistiche pubblicate dall’INAIL parlano chiaro, seppure il numero generale degli infortuni e delle morti sul lavoro sia in lenta ma costante diminuzione, al volante, gli infortuni in itinere o durante il lavoro sono invece in controtendenza ovvero in sensibile crescita.
I lavoratori assicurati con l’INAIL godono di tutela anche per i cosiddetti “infortuni in itinere” ovvero sia gli incidenti stradali occorsi alla guida del mezzo proprio nel percorso casa-lavoro e lavoro-casa.
Tale copertura è soggetta ad alcuni vincoli in continua evoluzione, alcuni di questi ad esempio ci ricordano che il lavoratore gode di tutela (Fonte sito www.inail.it):
  • durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
  • durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Per altri approfondimenti in merito all’infortunio in itinere è possibile consultare la pagina internet: La tutela dei lavoratori
Per le normali mansioni che prevedono l’utilizzo di un mezzo aziendale, si ricordano invece alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni:
  1. il mezzo di trasporto deve essere tenuto in perfetta efficienza
  2. Il Datore di lavoro ricorda che vige in tutto e per tutto il codice stradale, la formazione in tal senso è già stata verificata in quanto il lavoratore ha conseguito la patente di guida, tuttavia potrebbe essere utile ricordare il rispetto dei limiti di velocità, il divieto di utilizzo del telefono cellulare senza vivavoce o auricolari, la guida con calzature idonee ecc…
  3. deve essere ben chiaro cosa è permesso e cosa non è permesso fare ai lavoratori anche nelle fasi di carico e scarico in caso di mansioni di trasporto merci
  4. il Datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall’esigere comportamenti che inducano il lavoratore ad una eccessiva fretta che potrebbe indurre lo stesso ad eccessiva velocità e comportamenti imprudenti
  5. il Datore di lavoro deve informare il medico Competente circa i nominativi dei lavoratori addetti all’utilizzo del mezzo (anche se per poterli guidare occorre la semplice patente B) che poi potrà provvedere ad eseguire controlli atti a verificare l’assenza di alcool dipendenza
  6. Il Datore di lavoro deve informare il Medico Competente circa i nominativi dei lavoratori incaricati alla conduzione di mezzi per il trasporto di merci e persone che prevedano la patente dalla C in poi (esempio: camion, carrelli elevatori, macchine movimento terra ecc…) che dovrà in seguito eseguire controlli atti a verificare l’assenza di dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicotrope
 
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