La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinate e per tutte le attività pubbliche e private.
Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di competenza. Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione.
Non è ammessa la tenuta del registro presso un consulente del lavoro.
Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell’impresa.
Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti.
Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché, ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto , i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).
Con legge e disciplina a se stante, sono tutelate anche le casalinghe
Un ambiente di lavoro senza fumo è frutto di una politica d’assieme.
Per creare un ambiente lavorativo senza fumo si deve pensare ad una serie di provvedimenti con lo scopo di migliore sia salute dei lavoratori (principalmente i non fumatori) che le condizioni di vita lavorativa e non solamente ad un unico provvedimento sanzionatorio, che può essere visto dal fumatore come una limitazione delle proprie libertà.
Una politica aziendale di controllo del fumo in ambiente di lavoro può andare di pari passo con un’offerta d’assistenza per smettere di fumare al lavoratore fumatore, completando lo sviluppo di un’immagine aziendale positiva.
Il diritto di accedere ai luoghi di lavoro da parte del RLS non fa parte di disposizioni «nuove» che il decreto 626/94 ha introdotto in materia di salute e sicurezza. Tale diritto, anche se non in forma esplicita, era già contenuto nell’art. 9, dello Statuto dei lavoratori, ove si precisa che «I lavoratori,mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali».
La determinazione delle modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale (art. 19, 3° comma).
Il diritto di accesso deve essere esercitato «nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge» secondo la maggior parte degli accordi collettivi (nel testo dell’accordo per il commercio vengono peraltro evidenziate anche le «esigenze organizzative»), richiamando anche il segreto industriale al quale il RLS è tenuto.
L’obbligo a carico del RLS del rispetto del segreto industriale è espressamente sancito dall’art. 9, 3° comma, del decreto. In esso si legge che: «I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto».
Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di competenza. Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione. Non è ammessa la tenuta del registro presso un consulente del lavoro. Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell’impresa.